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Se l’incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale

Se l’incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale

Se l’incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale. Sono infatti irrilevanti le condizioni disperate di salute di una giovane affetta da un’epatite fulminante che l’avrebbe comunque portata alla morte, probabilmente poche ore dopo l’incidente che le è stato fatale.

La ragazza era morta, infatti, in seguito alle complicazioni di un intervento che si era reso necessario dopo la sua caduta dal motorino dovuta alla condotta colposa del ricorrente.

Il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento può escludersi solo quando si verifica una causa autonoma e successiva che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile, circostanze che, nel caso esaminato, non si sono verificate, per cui non è possibile ritenere che la morte si sarebbe comunque verificata, nei tempi accertati, in assenza della caduta.

Corte di Cassazione Sezione 4 penale, Sentenza del 24 gennaio 2011, n. 2302

 

 

 

 

 

 

 

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