Richiedi il ristoro dei compensi professionali erogati ai dipendenti durante il periodo di assenza per colpa di terzi.

Richiedi il ristoro dei compensi professionali erogati ai dipendenti durante il periodo di assenza per colpa di terzi.

Il datore di lavoro, nel caso un suo dipendente sia vittima di un incidente stradale o subisca lesioni personali, ha la facoltà secondo quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 Novembre 1988, n.6132 di richiedere al responsabile delle lesioni personali in danno ad un lavoratore dipendente il risarcimento per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative da parte del suo dipendente.

Il datore di lavoro verrà liquidato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, pagati dallo stesso datore di lavoro per tutto il periodo che il dipendente sarà assente dal posto di lavoro.

Il 60% della retribuzione corrisposta rimane a carico del datore di lavoro; tale costo può essere richiesto e deve essere rifuso da parte di chi ha cagionato il danno o dal di lui civile responsabile Compagnia di assicurazione.

Sfortunatamente non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la suddetta liquidazione.

Il nostro studio si occuperà con professionalità di questo delicato settore, offrendo alle aziende la possibilità di ottenere il ristoro di compensi professionali erogati ai dipendenti anche durante il periodo di assenza per colpa di terzi, offrendo inoltre la possibilità di poter usufruire di convenzioni per la gestione di sinistri occorsi ai propri dipendenti, e convenzioni per la gestione di sinistri occorsi ai veicoli della propria flotta automobilistica.

infortunio in itinere quando il risarcimento non è riconosciuto

infortunio in itinere quando il risarcimento non è riconosciuto

In caso di infortunio in itinere, l’INAIL non indennizza l’evento accaduto al conducente munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, in quanto la ratio solidaristica che informa il sistema della sicurezza sociale impone una lettura delle disposizioni normative che valorizzi l’adempimento di quei doveri inderogabili (nel caso di specie, di prudenza) che sono richiesti ai singoli quale presupposto indefettibile per la tutela dei loro diritti (art. 2 Cost.).

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, n.9375

infortunio autobus, metro, taxi

Infortunio autobus, metro, taxi.

In caso di infortunio sull’autobus il passeggero ha comunque diritto ad avere una indennità per i danni patiti, anche se l’autista non ha colpa, così si sono pronunciati i giudici della Suprema Corte con l’ordinanza n. 4442/2011.

La Cassazione ha convalidato il risarcimento “modesto” accordato ad un signore di Catania, caduto sull’autobus a causa di una brusca frenata. La caduta non era imputabile al conducente, poiché non aveva avuto la possibilità di tenere una condotta di guida diversa, in quanto costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’evento.

La Corte d’Appello di Catania aveva riconosciuto un indennizzo di modesta entità al passeggero, che insoddisfatto ha fatto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha colto l’occasione per ricordare in quali casi “in tema di trasporto di persone”, operi la presunzione di responsabilità negli incidenti accaduti sull’autobus. Osservando a tal proposito, che la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni del viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.

La sentenza impugnata, non si è affatto discostata da questo orientamento, visto che il conducente dell’autobus “era stato costretto a frenare all’improvviso”. In ogni caso, il passeggero, avrà diritto ad un modesto indennizzo per i danni patiti in seguito alla caduta.