Riarcimento terzo trasportato
Passeggero cade scendendo dall’auto: può agire contro l’assicurazione del conducente? L’azione diretta ex art. 141 Cod. Assic. Postula la presenza di almeno due veicoli coinvolti nel sinistro.
Il terzo trasportato deve dimostrare il nesso causale (Cass. n. 414/2021).
Con l’ordinanza del 13 gennaio 2021 n. 414 (testo in calce), la Corte di Cassazione ribadisce la propria giurisprudenza in relazione all’ambito applicativo dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni private.
La norma rappresenta uno strumento di tutela a favore del terzo trasportato, il quale non è tenuto a dimostrare la responsabilità del conducente, ma deve fornire la prova del nesso causale.
I supremi giudici ricordano, altresì, che l’art. 141 postula, per la sua applicazione, la presenza di almeno due vetture coinvolte nel sinistro, mentre non è necessario che si verifichi una collisione o uno scontro.
La vicenda Una donna, passeggera su un’automobile, all’atto di scendere, cadeva rovinosamente a terra e subiva gravi lesioni personali.
Ella imputava la caduta alla condotta del conducente, il quale, non accorgendosi che la donna non era ancora del tutto scesa dall’abitacolo, ripartiva e provocava la perdita di equilibrio della malcapitata.
La trasportata conveniva in giudizio il proprietario dell’auto e la sua compagnia assicuratrice per ottenere la condanna al risarcimento del danno.
In primo grado, la domanda attorea veniva accolta e i due convenuti (proprietario e assicurazione) erano solidalmente condannati al pagamento di circa 80 mila euro.
In sede di gravame, la sentenza veniva riformata e alla donna era ordinata la restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si giunge così in Cassazione.
Un solo veicolo coinvolto nel sinistro: non si applica l’art. 141 Cod. Ass. La ratio dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) consiste nel garantire il risarcimento al terzo trasportato in virtù del principio vulneratus ante omnia reficiendus (ossia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito).
Si tratta di un principio enunciato in ambito comunitario (Corte di Giustizia UE, 01.12.2011, Churchill Insurance vs Wilkinson) e fatto proprio anche dalla giurisprudenza interna (Cass. 16181/2015). Naturalmente, il ristoro è ammissibile solo nei limiti dei presupposti indicati dalla norma stessa.
Di recente, la giurisprudenza (Cass. 25033/ 2019) ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 141 Cod. Ass., escludendone l’applicazione nel caso in cui vi sia un solo mezzo coinvolto nel sinistro.
La norma postula il coinvolgimento di almeno due veicoli; ciò non significa che debba avvenire necessariamente una collisione, la disposizione, infatti, si applica nei casi non coperti dall’art. 2054 c. 2 c.c. che, viceversa, richiede uno scontro tra vetture.
Terzo trasportato: quando opera l’azione diretta In virtù di quanto espresso nel paragrafo precedente può affermarsi che ai fini dell’art. 141 Cod. Ass.: occorre il coinvolgimento tra due o più mezzi; non è necessario che si verifichi uno scontro.
Infatti, proprio perché non si richiede la collisione, l’art. 141 Cod. Ass. può applicarsi in tutti quei casi che rimangono esclusi dall’operatività dell’art. 2054 c. 2 c.c. – che espressamente menziona la collisione – ad esempio: il caso in cui un mezzo tagli la strada all’altro e quest’ultimo, per evitare l’impatto, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; ovvero la circostanza in cui un veicolo imbocchi l’autostrada contromano e costringa gli altri automobilisti a manovre improvvise, con impatto nel guardrail e danni ai trasportati (Cass. 25033/2019). Cosa deve dimostrare il passeggero?
La ricorrente si duole che il giudice dell’appello l’abbia gravata di un onere probatorio non previsto dall’art. 141 Codice delle Assicurazioni.
La Suprema Corte considera infondata tale doglianza. Lo scopo dell’art. 141 Cod. Ass. è di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela rispetto all’art. 2054 c.c. Il legislatore infatti, ha inteso agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione del vettore, “risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 16181/2015).
Quindi, la norma: esonera il trasportato dalla prova della responsabilità del vettore, ma non lo esonera dalla dimostrazione del nesso causale, ossia della riconducibilità del danno patito, sul piano eziologico, all’avvenuto trasporto.
Infatti, l’art. 141 non può prescindere dalla prova che l’evento dannoso trovi la propria causa nel trasporto, e non una mera occasione di verificazione.
Inoltre, in tema di trasporto di persone, “la presunzione di responsabilità posta dall’art. 1681 c.c. e art. 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto” (Cass. 43443/2009, Cass. 4482/2009; Cass. 14068/2010).
La confessione del vettore e la sua efficacia verso l’assicurazione La pronuncia si occupa, altresì, del valore della dichiarazione confessoria del conducente dell’auto e della sua efficacia verso l’assicurazione.
Ebbene, le affermazioni rese in sede giudiziale e stragiudiziale dal guidatore, responsabile del danno, secondo le Sezioni Unite (Cass. S.U. 10311/2006), non hanno valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma devono essere liberamente apprezzate dal giudice, in applicazione dell’art. 2733 c. 3 c.c. (Cass. 25770/2019).
I giudici precisano che in merito alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione può avere rilevanza nei confronti di chi l’abbia effettuata (confitente) e di chi l’abbia provocata, ma non può acquistare valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente (come l’assicurazione), in quanto il dichiarante “non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche, che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale” (Cass. 65/1972).
Conclusioni
In conclusione, con la pronuncia in commento, si ribadisce l’orientamento già espresso dalla Cassazione (Cass. 25033/2019). Il ricorso della donna viene rigettato, in quanto correttamente il giudice del gravame ha censurato la mancata dimostrazione delle modalità con cui si era verificato il sinistro e, in particolare, l’omessa prova del nesso causale tra il danno subito e la condotta del vettore.
Inoltre, viene ribadita la portata applicativa dell’art. 141 Cod. Ass., il quale non postula la collisione tra veicoli (Cass. 16477/2017), ma presuppone soltanto: a sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, non dovuto a caso fortuito.
Cassazione civile, ordinanza n. 414/2021